ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE
"SOLIDARIETA' E SVILUPPO"
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)
TITOLO I
ATTO COSTITUTIVO
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1. E' costituita una Associazione a norma dell'art.36 c.c.
Art. 2. L'Associazione è denominata "SOLIDARIETA' E SVILUPPO". Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).
Art. 3. L'Associazione ha sede in Sala Consilina (SA) alla Via Trinità, 10.
Art. 4. L'Associazione non ha fini di lucro e si pone come esclusivo perseguimento attività di promozione e solidarietà sociale e opererà nel settore dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e in altri settori come di seguito elencati previsti all'art. 10 5° comma del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460: settore: assistenza sociale e socio-sanitaria; settore: assistenza sanitaria; settore: beneficenza; settore: istruzione; settore: formazione; settore: sport dilettantistico; settore: tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; settore: promozione della cultura e dell'arte; settore: tutela dei diritti civili; settore: tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; settore: ricerca scientifica di particolare interesse sociale. a) l'Associazione persegue esclusive iniziative di solidarietà sociale; b) all'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse; c) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; d) è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; e) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge; f) è fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; g) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto o dei regolamenti per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione; h) è previsto l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"
Art. 5. L'Associazione si propone di approfondire la risoluzione di problemi con privati, Autorità, altri Enti Pubblici e Privati per finalità sociali ed altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Art. 6. L'Associazione svolgerà tutte le attività che si riconosceranno utili per il raggiungimento dei fini che la ONLUS si è proposta.
Art. 7. I soci accettano all'atto della loro ammissione all'Associazione, le norme dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento Interno.
Art. 8. I Soci Fondatori versano all'atto di costituzione del presente atto, la quota di ammissione e quella annuale, fissate rispettivamente in lire 100.000 (centomila) e lire 50.000 (cinquantamila) le quali costituiscono il patrimonio iniziale.
Art. 9. Fanno parte della ONLUS i seguenti soci Fondatori: ...........................................................................................
TITOLO II
STATUTO
Art. 10. I soci dell'Associazione possono essere: Soci Fondatori; Soci Onorari; Soci Ordinari; Soci Aderenti; Soci Sostenitori. I soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato all'Atto di Fondazione ed hanno lo status di Soci Ordinari. Sono Soci Onorari i soci che l'Assemblea Straordinaria ritenga opportuno eleggere a tale ruolo in riconoscimento di particolari meriti. Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Fondatori, non partecipano alle assemblee, non ricoprono cariche sociali e sono esenti dal pagamento delle quote sociali di iscrizione e annuali. Sono Soci Ordinari coloro che su proposta di due Soci e del Presidente, vengono accettati come tali dall'Associazione, con ratifica del Consiglio Direttivo; ammessi previa domanda di appartenenza all'Associazione, versano la quota sociale di ammissione e quella annuale. L'ammissione a Socio Ordinario è soggetta alle seguenti norme: a) il candidato deve presentare domanda su apposito modulo controfirmato da due Soci e dal Presidente; b) la domanda del socio minore di età dovrà essere controfirmata anche da chi esercita la patria potestà. L'ammissione a socio è altresì subordinata al pagamento della quota di iscrizione entro quindici giorni dalla comunicazione della ammissione da parte del Presidente al candidato. Sono Soci Aderenti coloro che chiedono di aderire all'Associazione versando la quota associativa annuale; non partecipano alle assemblee e non hanno diritto di voto. Sono Soci Sostenitori coloro che sostengono in forme particolari con contribuzioni specifiche fissate dal Regolamento Interno le attività dell'Associazione; non partecipano alle assemblee e non hanno diritto di voto. Possono assumere la qualifica di Socio Onorario, Socio Sostenitore anche Enti collettivi come Associazioni, Enti pubblici, Enti morali, imprese, studi professionali, o altri soggetti.
Art. 11. La qualifica di socio cessa per le seguenti cause: a) dimissioni che debbono essere notificate al Consiglio Direttivo dell'Associazione a mezzo raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale in corso. Quando le dimissioni non siano notificate nei termini di cui sopra, l'impegno sociale si intende tacitamente rinnovato per un altro anno; b) morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di oltre un mese dal ricevimento della diffida da parte dell'Associazione c) i soci decaduti per morosità potranno essere riammessi in base, a decisione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà però esigere il pagamento delle quote in mora e di una penalità pari al 100% della quota di iscrizione; d) radiazione dall'albo dei soci. Questa misura disciplinare è applicata per gravi mancanze a giudizio del consiglio Direttivo dei due terzi dei membri. Il provvedimento relativo sarà comunicato al socio mediante lettera raccomandata a firma del Presidente. e) il Consiglio potrà applicare ai soci che si rendessero colpevoli di infrazione al decoro, alle clausole dello Statuto o ai Regolamenti stabiliti dall'Assemblea dei Soci, sia l'ammonizione sia la sospensione per quel periodo di tempo che riterrà opportuno. La comunicazione del provvedimento avverrà con le stesse modalità di cui alla lettera d) dell'art.8.
TITOLO III
ENTRATE
Art. 12. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali di iscrizione; b) dalle quote sociali annuali; c) da eventuali contributi di soci e di terzi; d) da tutte le entrate che possono provenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività.
Art. 13. Coloro che sono ammessi a far parte dell'Associazione, esclusi i Soci Onorari dell'ammissione, devono pagare la quota di iscrizione. Ogni socio deve pagare altresì, la quota annuale stabilita per la categoria cui appartiene.
Art. 14. L'ammontare della quota annuale relativa alla categoria dei Soci ordinari, viene stabilito dal Consiglio Direttivo e viene comunicato almeno quattro mesi prima dell'inizio di ogni anno sociale ai soci mediante affissione nei locali dell'Associazione e in caso di aumento, mediante lettera raccomandata ai soci agli indirizzi risultanti nel libro dei soci.
Art. 15. Le quote devono essere pagate per intero ed in anticipo entro il primo gennaio di ogni anno, inizio dell'anno sociale. In caso di ritardo al pagamento di oltre un mese, il socio sarà diffidato per il pagamento stesso con lettera raccomandata.
Art. 16. L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.
TITOLO IV
PATRIMONIO
Art. 17. Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, anche di Enti Pubblici; d) da i patrimoni di altre ONLUS cosi come disciplinato dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
TITOLO V
ORGANI SOCIALI
ASSEMBLEA
Art. 18. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate, in conformità allo Statuto, vincolano tutti i soci dissenti o dissenzienti. Può essere convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria.
Art. 19. L'Assemblea è convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio autorizzato dal Presidente. Essa si tiene in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per: a) l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e di quello consuntivo dell'esercizio precedente; b) le altre deliberazioni che il Consiglio crederà utili sottoporre alla sua approvazione. Si tiene in seduta straordinaria, oltre che per i casi previsti dal presente statuto, per eventuali modifiche allo Statuto sociale o qualora ne venga fatta richiesta dal 50% dei soci per iscritto, con la specificazione dell'ordine del giorno. Gli avvisi di convocazione dovranno essere pubblicati con il relativo ordine del giorno nell'Albo presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro lo stesso termine dovrà essere dato avviso scritto della convocazione a tutti i soci contenente l'ordine del giorno.
Art. 20. Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con le quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per la convocazione, il Presidente dichiarerà aperta la discussione.
Art. 21. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti i due terzi dei soci in regola con le quote sociali. Qualora ciò non avvenisse, l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 18, potrà essere già fissato il giorno per la seconda convocazione con l'intervallo di almeno un'ora. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti. L'elezione delle cariche è fatta a maggioranza relativa.
Art. 22. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei soci e seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei soci e delibera sempre a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Art. 23. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti. Di ogni Assemblea, si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se sono stati eletti, da due scrutatori.
TITOLO VI
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 24. L'Associazione è composta da un Consiglio Direttivo composto da tre Soci. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio designa nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente e può provvedere alla nomina di un Segretario, anche estraneo al Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.
Art. 25. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell' Associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all'Assemblea. In particolare il Consiglio: a) decide sulle domande di ammissione a socio dell'Assemblea; b) determina le quote di iscrizione e le quote per ogni categoria di socio; c) esamina le domande di ammissione a socio dell'Associazione, che decide a maggioranza circa la ammissibilità d) provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione dei beni in locazione compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni; e) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo dell'Associazione; f) compila bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea ordinaria.
Art. 26. In caso che uno o più Consiglieri vengano a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio potrà eleggere fra i soci un numero eguale di membri. Questi però, dovranno essere confermati alla prossima Assemblea e decadranno, dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
TITOLO VII
IL PRESIDENTE
Art. 27. Il Presidente del Consiglio è di diritto il Presidente dell'Associazione ed è il suo legale rappresentante nei confronti dei terzi e in giudizio; gli è data espressa facoltà di compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori. Il Presidente coordina l'attività programmatica ed organizzativa; propone l'accettazione di nuovi soci Ordinari. Viene eletto ogni tre anni con maggioranza semplice. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento con i medesimi poteri, oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato.
Art. 28. Tutti i consiglieri dovranno, all'atto della loro nomina sottoscrivere e surrogarsi in proprio in tutti gli obblighi assunti verso terzi, per conto dell'Associazione dai Consiglieri uscenti sino alla estinzione degli obblighi stessi.
Art. 29. Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e se esiste, dal Segretario, sarà conservato nel Libro dei Verbali in Segreteria a disposizione dei soci.
TITOLO VIII
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 30. Il collegio dei revisori è composto da tre elementi, che possono essere nominati dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione stessa.
TITOLO IX
COLLEGIO DEI PRIBIVIRI. SEGRETARIO. TESORIERE. COMITATO SCIENTIFICO
Art. 31. L'approvazione di un Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci, disciplinerà tra l'altro, gli Organismi dell'Associazione di cui all'articolo 28, e tutto quanto non previsto nell'Atto Costitutivo e nello Statuto.
TITOLO X
SCIOGLIMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 32. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci Ordinari con maggioranza qualificata nelle forme previste dal codice civile, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, in piena osservanza al D.Lgs. 4 dicembre. 460.
Art. 33. Per quanto non contemplato nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, nel Regolamento interno dell'Associazione, valgono le norme di legge.
Art. 34. Due esemplari di questo Atto Costitutivo, di questo Statuto e di tutte le altre eventuali successive modifiche, firmati dal Presidente, saranno depositati nell'Archivio dell'Associazione.
TITOLO XI
CONTROVERSIE
Art. 35. Tutte le controversie nascenti dall'Atto Costitutivo e/o dallo Statuto, quelle tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno decise da un collegio di tre arbitri, dei quali ciascuna parte ne dovrà nominare uno ed il terzo, che presiederà il collegio dovrà essere scelto con l'accordo delle parti. La sede dell'arbitrato viene stabilita presso la sede dell'Associazione. |